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Legge 28/12/2001 n. 44879. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamenro pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999." 80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987,414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448. 81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n.41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,2003 e 2004. 82.Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n.302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato l'importo di 2.500.000 euro. 83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d' intesa con la medesima conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà. 84.Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2002, n.185, è sostituto dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)": 85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165. 86. Alla legge 23 dicembre 200, n.388, all'articolo 145, comma 18, secondo periodo, le parole "Nell'anno 2001" sono soppresse. 87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti al 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi natura obbligatoria. 88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di lire 100 miliardi nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano) 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n.426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le arre appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate fallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere dstinate, in coerenza con la determinazione del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili. 2. La regione Ligura conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n.426. in tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presenta articolo sono esenti da imposizioni fiscali. Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali) 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico- finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montate e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni: a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo; b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente. 4. Il prospetto contenete le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.". Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale). 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. 2. I contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate. 3. I Ministri competenti trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare. 4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.". Art. 56 (Disposizioni in favore del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano) 1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004. Art. 57 (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato spa) 1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 58 (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n.57) 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n57, le parole: "non superiori al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori all' 80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n.407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
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